Patente e patologie ematologiche: eliminato il divieto di rilascio o rinnovo

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Il 6 Ottobre 2017 è entrato in vigore il D.P.R. n. 139 10 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.221 del 21 settembre 2017, che elimina il divieto di rilascio e rinnovo della patente di guida per gli individui colpiti da malattie ematologiche mediante la soppressione della lettere G dell’appendice II dell’articolo 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
La norma, adesso abrogata, vietava il rilascio e la conferma della patente, rispettivamente, ai candidati agli esami di guida ed ai conducenti colpiti da gravi patologie del sangue, facendo salva la possibilità di rilascio o di conferma dietro espressa certificazione della Commissione Medica Locale.
Il progresso scientifico intervenuto sia sui nuovi strumenti di diagnosi che sulle nuove terapie per la cura delle malattie ematologiche, nonché dei requisiti psicofisici minimi fissati dall’Unione Europea per il rilascio della patente di guida, ha permesso di abrogare queste tra le malattie invalidanti, ovvero quelle malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilasciare il certificato di idoneità alla guida, salvo intervengano giudizi di idoneità espressi dalle Commissioni Mediche Locali a cui la legge impone valutazioni particolarmente severe.
A seguito del D.P.R. in questione la possibilità di rilascio e rinnovo del certificato di idoneità alla guida resta di competenza esclusiva della Commissione Medica Locale, per coloro che risultano affetti dalla seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, epilessia, malattie dell’apparato urogenitale e, infine, per coloro che sono dipendenti da sostanze psicoattive.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/21/17G00152/sg

 

2 risposte

  1. Federica

    Quindi come dovrà comportarsi chi e’ in commissione a causa dell’art 320 del dpr 16/12/1992 n 495al prossimo rinnovo della patente?

    • Simone Pieroni

      Se non sono presenti ulteriori comorbidità alla malattia ematologica, al prossimo rinnovo la Commissione può decidere di liberare il paziente dall’obbligo di visita e permettere i successivi rinnovi tramite il medico monocratico.

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