CONVERSIONE DELLA PATENTE ESTERA COMUNITARIA IN PATENTE ITALIANA
Per richiedere la conversione della patente estera comunitaria (di uno Stato dell’Unione Europea) in patente italiana sono necessari i seguenti documenti:
- domanda su modello TT2112 (clicca per scaricare il modello);
- ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa “2M – CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE” (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00);
- Certificato anamnestico del medico curante (clicca QUI per scaricarlo);
- Certificato medico in bollo con fotografia, la cui data non sia anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada e relativa fotocopia (presso lo Studio Igea è possibile ottenere tale certificato);
- Patente straniera in originale in corso di validità (da portare in visione agli Uffici della Motorizzazione) e in fotocopia fonte-retro;
- Documento di riconoscimento in originale e fotocopia;
- Codice fiscale in originale e fotocopia;
Tale documentazione andrà poi portata agli Uffici della Motorizzazione.
Per info: https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera
CONVERSIONE DELLA PATENTE ESTERA NON COMUNITARIA IN PATENTE ITALIANA
Per i titolari di una patente di guida NON comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente posseduta abilita fino ad 1 anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario convertire la patente. Ciò è possibile solo se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Attualmente sono convertibili in Italia le patenti rilasciate da (aggiornamenti sul sito www.mit.gov.it):
- Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
- Algeria
- Argentina
- Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
- El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (accordo scaduto l’8 aprile 2018)
- Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
- Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
Documenti necessari da presentare agli Uffici della Motorizzazione:
- domanda su modello TT2112 (clicca per scaricare il modello);
- ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa “2L – CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE” (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €32,00);
- Certificato anamnestico del medico curante (clicca QUI per scaricarlo);
- Certificato medico in bollo con fotografia, la cui data non sia anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada e relativa fotocopia (presso lo Studio Igea è possibile ottenere tale certificato);
- Patente straniera in originale in corso di validità (da portare in visione agli Uffici della Motorizzazione) e in fotocopia fonte-retro;
- Documento di riconoscimento in originale e fotocopia;
- Codice fiscale in originale e fotocopia;