Il Ministero dei Trasporti ha recepito la direttiva Ue: il documento di guida non sarà rilasciato né rinnovato a chi è affetto da alcuni disturbi del sonno e apnee notturne. Il conducente del veicolo, potrà ottenere o rinnovare la patente di guida solo se riuscirà a tenerne sotto controllo le conseguenze.
La certificazione trova la sua fonte nel recepimento della direttiva 2014/85/UE, ufficializzato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2016 del Decreto Legge del 22 dicembre 2015 firmato dal Ministro dei Trasporti Graziano Delrio.
Da una recente ricerca scientifica di una equipe italiana coordinata dal neurologo Sergio Garbarino, si evince che ogni anno in Italia l’Osas (Obstructive Sleep Apnea Syndrome), ovvero la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno, provoca oltre 17.300 incidenti stradali, con più di 250 morti e 12.200 feriti, senza dimenticare gli enormi costi socio-sanitari calcolati in circa 1,5 milioni di euro l’anno soltanto per il nostro Paese.
Lo stesso medico spiega che questa tipologia è presente in gran parte dell’utenza ed è molto diffusa, purtroppo essa è sottostimata nella popolazione generale, le cui dimensioni possono essere paragonate al diabete.
I più recenti dati epidemiologici indicano che l’OSAS di grado moderato e grave ha una diffusione nella popolazione adulta pari a circa il 50% nell’uomo e circa il 23% nella donna. L’OSAS non è solo causa di eccessiva sonnolenza, ma rappresenta anche un fattore di rischio ed è spesso associata alle principali patologie del mondo occidentale, quali obesità, sindrome metabolica e diabete, infarto del miocardio, ictus, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, disturbi cognitivi ed insufficienza respiratoria.
Dopo la pubblicazione dell’impianto legislativo, per la patente di guida è off limits per chi soffre di apnee notturne (non si cura).
Infatti, sia nella direttiva europea che nel recepimento nazionale, l’autorizzazione alla guida non dev’essere avvenire e la patente di guida non può essere rinnovata alle persone che sono affette da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave e incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell’attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.
Sempre secondo la norma, le persone che si potrebbero identificare in questa fattispecie sono racchiusi in questi profili:
– Persone affette da un russamento rumoroso e abituale persistente, con la presenza di “pause” respiratorie (apnee), e sonnolenza diurna.
– Persone in cui, oltre al russamento, sia riscontrabile le condizioni legate alla: obesità; micrognatia e/o retrognatia; collo grosso.
– Altro caso è quello delle persone per le quali il russamento avvenga in presenza di patologie quali: ipertensione arteriosa farmaco-resistente; aritmie; cardiopatia ischemica cronica e simili.
Le persone affetta da questa sindrome, saranno visitate in primo luogo dal medico monocratico. Se dalla visita emergono le patologie riportate nell’impianto legislativo, si dovrà passare alla Commissione Medico Locale, che trova fondamento nell’art. 119 del d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e nell’art. 330 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e applicazione al codice della strada).
La CML si esprimerà sulla conferma di validità per una massimo di 3 anni per le patenti A e B e massimo 1 per le categorie superiori, per quei soggetti che presenteranno relazione dello specialista ORL che certifichi un adeguato controllo della sintomatologia con miglioramento della sonnolenza diurna a seguito di adeguata terapia.
L’art. 2 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2015 in particolare dispone:
(…)
H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE
«La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell’at-tenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.
Il medico, di cui all’articolo 119, comma 2, del codice della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l’assenza o lieve entità di sonnolenza diurna, il medico di cui all’articolo 119, comma 2, del codice della strada, certifica l’idoneità alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l’idoneità e la sicurezza di guida, l’accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici è demandato alla commissione medica locale. La commissione medica locale può autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.
La validità della patente rilasciata o rinnovata, eventualmente anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale, non può superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.».
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